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Presentazione
Un’amnistia e un indulto per i senza nome
di Leonardo Rossi

Il provvedimento che recentemente ha concesso la grazia a Ovidio Bompressi è stato accolto con ottimismo da più parti, non soltanto per la specificità di un caso – l’omicidio Calabresi – che è ormai diventato un unicum nella storia della Repubblica, ma soprattutto per il segnale di novità che esso trasmette a tutta la popolazione penitenziaria, in attesa da anni della promulgazione di provvedimenti clemenziali ‑ indulto e amnistia – più volte annunciati e più volte, indegnamente, eclissati dopo avere sollevato le inutili speranze di migliaia di persone.
Indulto e amnistia sono misure cui più volte la giustizia italiana ha fatto ricorso, con finalità ora politiche, ora umanitarie, ora di alleggerimento della pressione esercitata sul sistema carcerario dalla popolazione detenuta. È quest’ultimo il caso del provvedimento oggi allo studio del Ministero della Giustizia: la cosiddetta “emergenza carceri”, ossia l’incapacità delle struttura detentiva di offrire condizioni di vita e di reinserimento minimamente dignitose a una popolazione penitenziaria in continua crescita, assume infatti in Italia, oggi, l’aspetto di una vera e propria emergenza umanitaria e di un patente sfregio al dettato costituzionale, fondato sul concetto di pena rieducativa e sulla tutela della dignità personale.
Le condizioni di vita nelle carceri, oggetto di ripetute denunce sia nel nostro Paese che sul piano internazionale, necessitano di una soluzione immediata: il costante incremento dei detenuti rende infatti impossibile lo svolgimento delle attività rieducative previste dal Codice Penitenziario sulla base delle indicazioni della Costituzione, impedendo alla pena di conseguire il proprio principale obiettivo, la rieducazione e la risocializzazione del reo. L’urgenza, resa evidente dai numeri delle presenze in carcere, necessita di una soluzione immediata che può essere individuata in un atto di clemenza generalizzato, quali sono l’amnistia e l’indulto.

Tali decreti, pur iscrivibili nella più ampia categoria dei “provvedimenti clemenziali” per le caratteristiche comuni, sono distinti tra loro in quanto l’amnistia produce l’estinzione del reato mentre l’indulto quella della pena. Nello specifico, due sono i tipi di amnistia a cui i nostri governi hanno fatto ricorso: l’amnistia impropria, applicabile alla pena definitiva e ai procedimenti in corso, e l’amnistia propria, che estingue il reato e tutti gli effetti penali ad esso connessi. Una distinzione fra indulto e amnistia va fatta anche per quanto concerne le limitazioni relative alla concessione di questi benefici, ove essi sono definiti e circostanziati ogni volta che viene presentato il provvedimento.
La concessione dell’amnistia è vincolata a tre limitazioni: una limitazione oggettiva, nella quale si escludono alcuni reati che variano di decreto in decreto a seconda della coscienza sociale e della linea politica del governo; una limitazione quantitativa, che sancisce la concessione del beneficio solo ai reati astrattamente puniti con una  pena contenuta in un limite prefissato dalla legge; e infine una limitazione di carattere soggettivo che ne esclude l’applicazione a determinate tipologie di soggetti, quali i condannati abituali, i rei per tendenza, i recidivi.
Il ricorso all’indulto è limitato da condizioni soggettive per le quali sono escluse alcune categorie di condannati, e da condizioni oggettive che ne impediscono l’applicazione a differenti tipologie di reati.
La diversa natura di questi due decreti condiziona anche la funzionalità degli stessi: mentre l’indulto, sortendo effetti esclusivamente sull’esecuzione della pena, determina uno sfoltimento delle presenze in carcere, l’amnistia aggiunge a questo effetto una forte componente deflattiva sul carico delle pendenze penali dei tribunali.

A queste due misure, cui si è fatto ricorso fino al 1989, si sono accompagnati generalmente provvedimenti di grazia, i quali però hanno goduto di scarsa considerazione da parte dell’ex Guardasigilli che ne ha sensibilmente contratto l’utilizzo. Il nuovo governo, rispettando il programma elettorale, attraverso la concessione della grazia a Bompressi ha subito voluto dare un segnale alla cittadinanza e soprattutto alla popolazione detenuta o soggetta a provvedimenti restrittivi della libertà; la diffusa speranza in provvedimenti di clemenza è ora nell’ordine delle cose.
Pur riconoscendo che i problemi degli istituti penitenziari non possono essere risolti da un’amnistia e da un indulto generalizzati, dobbiamo però constatare come la concessione di questi benefici sarebbe un primo passo per avviare un  percorso che consenta di risolvere la situazione delle nostre carceri: soprattutto perché ciò dimostrerebbe  la volontà della nuova maggioranza di considerare il carcere tra i principali oggetti di intervento e come piattaforma per una ridiscussione complessiva del problema dell’esecuzione della pena.

La situazione già difficile infatti, rischia di divenire ancor più esplosiva nel futuro prossimo: provvedimenti come quelli volti a punire l’uso delle sostanze stupefacenti, nel quale sono equiparate droghe pesanti e droghe leggere, e le norme contenute nella cosiddetta Legge “ex-Cirielli”, che contraggono fortemente la possibilità di concessione delle misure alternative, rischiano di produrre un ulteriore, e questa volta esponenziale incremento della popolazione detenuta, ripercuotendosi disastrosamente su strutture che già ora superano abbondantemente il limite di capienza tollerabile. Analogamente appare di rilevante urgenza individuare una soluzione al problema dell’immigrazione in alternativa a quella puramente repressiva della “Bossi-Fini”.
I provvedimenti di clemenza sia individuali sia generali consentirebbero al tempo stesso l’applicazione del precetto costituzionale che vuole una pena non contraria al senso di umanità, un precetto costantemente frustrato in una situazione come quella attuale, con 59.523 detenuti (al 31 dicembre dello scorso anno) e 49.943 soggetti in misura altenativa. Come è stato affermato in occasione della festa della Repubblica «i tempi sono maturi» per un atto di clemenza, che non solo darebbe speranza alla popolazione detenuta ma che contribuirebbe ad alleviare i problemi degli uffici giudiziari che rendono i tempi della giustizia eccessivamente lunghi affossando un altro  principio che discende dal dettato della Costituzione, quello della rapidità della sentenza.

Speciale "Indulto e amnistia"
Desi Bruno

Ripensare le forme della pena rieducativa

Il carcere è tornato di nuovo alla ribalta, ancora il sovraffollamento, l’aumento dei casi di suicidio, di malati di Aids, la protesta dei detenuti sottoposti al regime “duro” dell’art. 41bis.
Nei dibattiti e negli interventi sul tema si continua a parlare di rieducazione, di finalità costituzionale della pena, di recupero ed integrazione, della necessità o meno di ampliare le misure alternative al carcere.
Eppure sarebbe bene fermarsi e guardare a quel “fuori” dal carcere a cui tutti, a favore o contro, si richiamano.
Nel nostro paese è presente una massa crescente di persone detenute, circa il 30% delle quali, recluse, per le quali la pena rieducativa, a prescindere da quello che ciascuno di noi può pensare sulla validità dell’opzione ideologica che la sottende, appare un concetto fuori dalla realtà.*


Si tratta, è evidente, della popolazione straniera, quasi tutta irregolare, priva di radicamento legale con il territorio, destinata, una volta espiata la pena, ad essere espulsa, comunque, e a prescindere dal percorso maturato nel corso della detenzione.
È noto che il dato relativo alla presenza degli stranieri è destinato ad aumentare: l’inarrestabile flusso migratorio, le difficoltà di ingresso ed inserimento nel paese di arrivo, i meccanismi di repressione sempre più marcati (da ultimo la legge Bossi-Fini da noi, ma così è in tutta Europa), la precarietà socio-economica che sottende tutto ciò.
A ciò si aggiunge che i periodi di detenzione per molti stranieri sono più lunghi, per mancanza di una adeguata difesa, perché spesso i magistrati basano il giudizio di pericolosità sociale sulla condizione di clandestino — senza documenti-casa-lavoro, a volte per difetto di comprensione di quello che sta succedendo (vogliamo dire che non ci sono interpreti nelle carceri italiane e che il nuovo regolamento penitenziario favorisce solo la presenza di mediatori culturali?).


Ora, se vale la finalità rieducativa della pena e deve valere è ovvio per tutti, bisogna constatare che per un numero crescente e assai considerevole di persone quella finalità non può essere perseguita o, nella migliore delle ipotesi, può esserlo in modo differente.


Le misure alternative al carcere, semilibertà, affidamento, detenzione domiciliare, lavoro esterno presuppongono relazioni sociali, un lavoro (e quindi un regolare permesso di soggiorno), una casa, con qualche eccezione nella normativa che aiuta fiscalmente le imprese che assumono detenuti in corso di esecuzione pena, anche stranieri, per i quali per il tempo del contratto si deroga alla regolarità della permanenza sul territorio.
Strumento poco utilizzato, che però non salva dall’esito scontato dell’espulsione.
Rendiamoci conto di essere davanti ad un nuovo scenario, impensabile ai tempi della nascita nel 1975 dell’Ordinamento Penitenziario e ancora lontano nel 1986 ai tempi della legge Gozzini.
E questa realtà ci impone di ripensare oggi il senso politico e le forme di attuazione del principio costituzionale che vuole una pena rieducativa, capace di reimmettere nel circuito sociale, forse oggi da riferire anche alle società di provenienza verso cui gli stranieri vengono poi rimandati.


È possibile oggi ipotizzare la rieducazione di chi verrà espulso? E quali forme differenziate di trattamento si possono utilizzare, atteso che l’elemento centrale, per chi è in carcere, dovrebbe essere quel lavoro che non c’è, che diventa una meta sospirata, anche per un periodo brevissimo, da parte di molti poveri della terra?


Ed ancora: che significato avrà, comunque, parlare di rieducazione con riferimento a persone che approderanno al carcere, con l’entrata in vigore della legge Bossi-Fini, per il solo fatto di non avere il permesso di soggiorno, senza avere commesso alcun reato, neppure il più modesto, per avere magari tentato con tenacia di affermare il proprio diritto ad una esistenza libera dal bisogno e dall’oppressione e che solo per questo sconteranno pene via più severe?


E quando si dice, anche a sinistra, che bisogna ridurre il sovraffollamento, sembra ignorarsi che si è formato, da tempo, un doppio binario anche nella esecuzione della pena, e che la possibilità di contenere il numero dei detenuti non può riguardare, se non in minima percentuale, gli stranieri, a meno che già residenti e socialmente inseriti.


Questo è il dato oggettivo da cui bisogna partire per un ragionamento complessivo sul significato e il ruolo della penalità, oggi, che tenga conto del mutamento strutturale dell’”universo carcere” nel rapporto con l’esterno.
Con ogni probabilità alcune delle categorie sociogiuridiche sino ad oggi utilizzate appaiono in parte svuotate di significato [...]. Il tema è complesso, e non basta essere contro, dimenticando i dati di realtà.
Dobbiamo imparare a non lasciare ad altri il dibattito su argomenti anche difficili, forse laceranti. E il carcere è uno di questi.

 

* I dati aggiornati al 31 dicembre 2005, disponibili sul website del Ministero della Giustizia, riportano di una popolazione detenuta pari a 59.523 unità, delle quali 19.836 stranieri (ndr).

I testi

Desi Bruno

Ripensare le forme della pena rieducativa

Se vale la finalità rieducativa della pena e deve valere è ovvio per tutti, bisogna constatare che per un numero crescente e assai considerevole di persone quella finalità non può essere perseguita o, nella migliore delle ipotesi, può esserlo in modo differente

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Stefano Canestrari

Nuove problematiche del diritto penale

Lo sforzo di conferire un’identità “storico-sociale” al valore della dignità umana deve avvenire nel rispetto dei principi di tolleranza e di pluralismo, evitando apriorismi ideologici. Il penalista deve affrontare tale opera di definizione, che può essere svolta in modo proficuo soltanto se il carattere di laicità del diritto penale viene affermato nell’ambito di un dialogo costruttivo con i diversi punti di vista etici e religiosi

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Romina Cauteruccio

Carcere e controllo sociale

L’eccessiva implementazione nelle politiche sociali delle istanze di sicurezza ha spinto a investire in termini di risorse fuori dalle mura carcerarie. In tal modo, è stata reinventata, una nuova istituzione immateriale, più economica ma non meno alienante e totalizzante: un “controllo sociale” che si può definire diretto

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Valerio Guizzardi

Il carcere postfordista
L’ ”illegalità legale” dell’universo penitenziario italiano

Gli unici elementi che fornisce il carcere per smettere di delinquere sono la paura della punizione e la ricerca del premio. E questo meccanismo è del tutto controproducente: nessuno matura una coscienza critica e autocritica attraverso il carcere. È difficilissimo che questo accada

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Mario Marcuz

L’esigibilità dei diritti da parte dei soggetti immigrati: alcune considerazioni

L’impatto tra la società italiana e il notevole afflusso di immigrati dai cosiddetti terzo e quarto mondo ha prodotto più disorientamento che ricchezza, più emergenzialità che processi di integrazione culturale. Anche questo gap tra realtà e apparati istituzionali sconta la popolazione carceraria con cittadinanza diversa da quella italiana.

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Franco Oliva

Per un laboratorio permanente sui diritti

L’allarme sociale rispetto ai fenomeni criminali è alimentato all’interno di una spirale perversa che vede le forze politiche da una parte scavalcate da queste spinte di allarme sociale e dall’altro lato dare risposte tali da legittimarlo

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Massimo Pavarini

Le mani che cingono l’Equatore
Per un modello restitutivo della penalità

La crisi della pena moderna è in primo luogo misurabile nel suo grado di inflazione, esattamente come la moneta

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