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Presentazione
Un’amnistia e un indulto per i senza nome
di Leonardo Rossi

Il provvedimento che recentemente ha concesso la grazia a Ovidio Bompressi è stato accolto con ottimismo da più parti, non soltanto per la specificità di un caso – l’omicidio Calabresi – che è ormai diventato un unicum nella storia della Repubblica, ma soprattutto per il segnale di novità che esso trasmette a tutta la popolazione penitenziaria, in attesa da anni della promulgazione di provvedimenti clemenziali ‑ indulto e amnistia – più volte annunciati e più volte, indegnamente, eclissati dopo avere sollevato le inutili speranze di migliaia di persone.
Indulto e amnistia sono misure cui più volte la giustizia italiana ha fatto ricorso, con finalità ora politiche, ora umanitarie, ora di alleggerimento della pressione esercitata sul sistema carcerario dalla popolazione detenuta. È quest’ultimo il caso del provvedimento oggi allo studio del Ministero della Giustizia: la cosiddetta “emergenza carceri”, ossia l’incapacità delle struttura detentiva di offrire condizioni di vita e di reinserimento minimamente dignitose a una popolazione penitenziaria in continua crescita, assume infatti in Italia, oggi, l’aspetto di una vera e propria emergenza umanitaria e di un patente sfregio al dettato costituzionale, fondato sul concetto di pena rieducativa e sulla tutela della dignità personale.
Le condizioni di vita nelle carceri, oggetto di ripetute denunce sia nel nostro Paese che sul piano internazionale, necessitano di una soluzione immediata: il costante incremento dei detenuti rende infatti impossibile lo svolgimento delle attività rieducative previste dal Codice Penitenziario sulla base delle indicazioni della Costituzione, impedendo alla pena di conseguire il proprio principale obiettivo, la rieducazione e la risocializzazione del reo. L’urgenza, resa evidente dai numeri delle presenze in carcere, necessita di una soluzione immediata che può essere individuata in un atto di clemenza generalizzato, quali sono l’amnistia e l’indulto.

Tali decreti, pur iscrivibili nella più ampia categoria dei “provvedimenti clemenziali” per le caratteristiche comuni, sono distinti tra loro in quanto l’amnistia produce l’estinzione del reato mentre l’indulto quella della pena. Nello specifico, due sono i tipi di amnistia a cui i nostri governi hanno fatto ricorso: l’amnistia impropria, applicabile alla pena definitiva e ai procedimenti in corso, e l’amnistia propria, che estingue il reato e tutti gli effetti penali ad esso connessi. Una distinzione fra indulto e amnistia va fatta anche per quanto concerne le limitazioni relative alla concessione di questi benefici, ove essi sono definiti e circostanziati ogni volta che viene presentato il provvedimento.
La concessione dell’amnistia è vincolata a tre limitazioni: una limitazione oggettiva, nella quale si escludono alcuni reati che variano di decreto in decreto a seconda della coscienza sociale e della linea politica del governo; una limitazione quantitativa, che sancisce la concessione del beneficio solo ai reati astrattamente puniti con una  pena contenuta in un limite prefissato dalla legge; e infine una limitazione di carattere soggettivo che ne esclude l’applicazione a determinate tipologie di soggetti, quali i condannati abituali, i rei per tendenza, i recidivi.
Il ricorso all’indulto è limitato da condizioni soggettive per le quali sono escluse alcune categorie di condannati, e da condizioni oggettive che ne impediscono l’applicazione a differenti tipologie di reati.
La diversa natura di questi due decreti condiziona anche la funzionalità degli stessi: mentre l’indulto, sortendo effetti esclusivamente sull’esecuzione della pena, determina uno sfoltimento delle presenze in carcere, l’amnistia aggiunge a questo effetto una forte componente deflattiva sul carico delle pendenze penali dei tribunali.

A queste due misure, cui si è fatto ricorso fino al 1989, si sono accompagnati generalmente provvedimenti di grazia, i quali però hanno goduto di scarsa considerazione da parte dell’ex Guardasigilli che ne ha sensibilmente contratto l’utilizzo. Il nuovo governo, rispettando il programma elettorale, attraverso la concessione della grazia a Bompressi ha subito voluto dare un segnale alla cittadinanza e soprattutto alla popolazione detenuta o soggetta a provvedimenti restrittivi della libertà; la diffusa speranza in provvedimenti di clemenza è ora nell’ordine delle cose.
Pur riconoscendo che i problemi degli istituti penitenziari non possono essere risolti da un’amnistia e da un indulto generalizzati, dobbiamo però constatare come la concessione di questi benefici sarebbe un primo passo per avviare un  percorso che consenta di risolvere la situazione delle nostre carceri: soprattutto perché ciò dimostrerebbe  la volontà della nuova maggioranza di considerare il carcere tra i principali oggetti di intervento e come piattaforma per una ridiscussione complessiva del problema dell’esecuzione della pena.

La situazione già difficile infatti, rischia di divenire ancor più esplosiva nel futuro prossimo: provvedimenti come quelli volti a punire l’uso delle sostanze stupefacenti, nel quale sono equiparate droghe pesanti e droghe leggere, e le norme contenute nella cosiddetta Legge “ex-Cirielli”, che contraggono fortemente la possibilità di concessione delle misure alternative, rischiano di produrre un ulteriore, e questa volta esponenziale incremento della popolazione detenuta, ripercuotendosi disastrosamente su strutture che già ora superano abbondantemente il limite di capienza tollerabile. Analogamente appare di rilevante urgenza individuare una soluzione al problema dell’immigrazione in alternativa a quella puramente repressiva della “Bossi-Fini”.
I provvedimenti di clemenza sia individuali sia generali consentirebbero al tempo stesso l’applicazione del precetto costituzionale che vuole una pena non contraria al senso di umanità, un precetto costantemente frustrato in una situazione come quella attuale, con 59.523 detenuti (al 31 dicembre dello scorso anno) e 49.943 soggetti in misura altenativa. Come è stato affermato in occasione della festa della Repubblica «i tempi sono maturi» per un atto di clemenza, che non solo darebbe speranza alla popolazione detenuta ma che contribuirebbe ad alleviare i problemi degli uffici giudiziari che rendono i tempi della giustizia eccessivamente lunghi affossando un altro  principio che discende dal dettato della Costituzione, quello della rapidità della sentenza.

Speciale "Indulto e amnistia"
Mario Marcuz
Avvocato, Associazione Antigone

L’esigibilità dei diritti da parte dei soggetti immigrati: alcune considerazioni

Alla data odierna la popolazione carceraria, statistiche alla mano, ammonta a circa [59.000] unità a fronte di una capienza delle carceri “prevista” pari a 42.212: tra di essi  vi sono oltre [19.000] stranieri, circa il 30% del totale.
L’aspetto numerico del fenomeno fa emergere solo in parte le problematiche quotidiane che affrontano sia coloro i quali vivono, da stranieri, la restrizione  nelle carceri, sia coloro i quali lavorano all’interno o all’esterno delle stesse carceri.
Nella società “globalizzata” il compito di chi esercita la professione forense ritengo debba assumere un profilo multidimensionale in relazione all’arrivo di cittadini stranieri e/o appartenenti a paesi extracomunitari.
Oltre quella dimensione strettamente processuale che involge il rapporto difensore - assistito in relazione a un processo, esiste un’ulteriore peculiare dimensione che riguarda il rapporto tra difensore e coloro i quali subiscono una restrizione della libertà personale attraverso la detenzione carceraria.
Appare infatti a chi scrive evidente la novità del ruolo di chi assume la difesa nel processo penale qualora si instauri un rapporto con persone o collettività appartenenti a un contesto linguistico e culturale diverso e lontano, non solo geograficamente.
Se nell’aula processuale una funzione mediatrice viene svolta dall’interprete chiamato di volta in volta a fungere da tecnico ausiliatore degli attori del processo (accusa, difesa, giudicante), tale ausilio trova maggiore difficoltà di applicazione nel rapporto tra difensore e assistito all’interno delle mura del carcere.


La difficoltà non è solo quelle di tradurre letteralmente le parole dette nella lingua diversa dall’italiano, ma di far pervenire la portata semantica di concetti a chi proviene da culture che di quei concetti non dispongono nemmeno di un termine, di una locuzione che li definisce.
A volte non è nemmeno sufficiente infatti la presenza di un traduttore capace che, pur traducendo fedelmente la lingua italiana, non ha purtroppo spesso quelle conoscenze giuridiche di base per potere, anche con immagini o metafore, far comprendere allo straniero ciò che sta accadendo alla sua persona.
Molte volte è capitato che, di fronte alla precisa domanda alla persona straniera detenuta se aveva capito quanto stavo spiegando, questa facesse cenno affermativo, salvo due minuti dopo accorgersi che in effetti si era ancora in alto mare quanto a comprensione.
Nel corso di un recente procedimento un cittadino extracomunitario citato come teste, una volta affermata la sua conoscenza della lingua italiana, “confessava”, l’istante successivo, di non conoscere il significato della locuzione rituale «Mi impegno a dire la verità»!
Trovo che a fronte di una sempre maggior sensibilità degli operatori del diritto di fronte a tali problematiche corrisponda una non ancora adeguata presa di coscienza da parte di chi dovrebbe organizzare le strutture e formare le persone operanti in questo ambito.
La stessa dimensione di istruzione che i detenuti hanno a disposizione in carcere viene troppo spesso posta carico di volontari che, con spirito laico o religiosa non importa, donano parte del loro tempo a questa fine.
La scuola infatti dovrebbe innanzi tutto mirare a formare una coscienza civile negli individui, uno strumento stabile e generalizzato in grado di sollecitare nel detenuto una presa di coscienza della realtà sociale nella quale è maturata la sua esperienza personale e nella quale ritornerà a vivere terminata la pena.
Trovo singolare che la società italiana sia stata colta impreparata a questi eventi che in altri Paesi assumono una dimensione temporale pluridecennali.


L’impatto tra la società italiana e il notevole afflusso di immigrati dai cosiddetti terzo e quarto mondo ha prodotto più disorientamento che ricchezza, più emergenzialità che processi di integrazione culturale.
Analisi di studiosi, soprattutto del mondo anglosassone, sulle problematiche accennate risalgono ormai ad alcuni decenni orsono, ma di queste tuttavia a livello istituzionale non se ne è tenuto a debito conto.
Anche questo gap tra realtà e apparati istituzionali sconta la popolazione carceraria con cittadinanza diversa da quella italiana.
È evidente che la velocità dei processi economico-sociali è superiore a quella di adattamento delle istituzioni chiamate a gestirli e pure a quella degli operatori che ne sono coinvolti, ma ritengo che tale approccio al rallentatore nasconda delle responsabilità colpevoli frutto di scarsa o nulla sensibilità a fenomeni di massa quale è quello dell’immigrazione.
Basti un esempio pratico.
Uno dei fattori che spesso determinano la reclusione carceraria è quello tipico dello straniero con difficoltà a provare la disponibilità di un’abitazione: si pensi al fenomeno del mercato sommerso delle locazioni, fiorente soprattutto nelle grandi metropoli italiane a danno dei cittadini stranieri, fascia di debole forza contrattuale.
La mancanza della prova suddetta è troppo spesso condizione ostativa alla concessione di misure alternative alla custodia cautelare in carcere o, in sede di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, alla detenzione carceraria.
In questo quadro vi sono tuttavia delle novità che potrebbero produrre effetti positivi sulla condizione delle persone detenute e in genere private della libertà personale.
Alcuni [Comuni], tra cui quelli di Roma, Firenze e Bologna hanno [istituito] il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale con il relativo regolamento.
Traendo fonte dallo Statuto comunale e in particolare dalle attribuzioni comunali in ordine alla promozione della partecipazione attiva alla vita civile e alla effettività dei diritti di cittadinanza il [Comune] di Bologna ha istituito tale figura istituzionalmente preposta alla tutela dell’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali con riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport per quanto attiene alle attribuzione e competenze del Comune medesimo.
Aspetto importante della normativa è la promozione della tutela dei diritti non solo dei detenuti nelle carceri ma anche di chi si trovi comunque privato della libertà.
Altrettanto rilevante è il fatto che tale tutela si estende non solo ai residenti ma anche a coloro che sono semplicemente domiciliati o comunque presenti nel territorio del Comune di Bologna, attuando, ad avviso dello scrivente, un implicito riferimento ai detenuti ai Centri di Detenzione Temporanea istituiti dalla nota legge Turco-Napolitano, detenuti i cui diritti costituzionali soffrono di una particolare menomazione.
Circa l’effettività di tale istituzione potremo naturalmente avere dei riscontri solo nella fase di [piena operatività] della medesima, poiché solo raccogliendo dati ed esperienze potremo affermarne l’incisività, atteso che i poteri attualmente configurati, potrebbero trovare ostacoli e impedimenti nella loro quotidiana attuazione, non solo dalle norme nazionali che regolamentano la materia, ma anche da una “prassi carceraria” che stenta a confrontarsi con le istituzione locali e la realtà socio-economica circostante le mura degli istituti di pena.

I testi

Desi Bruno

Ripensare le forme della pena rieducativa

Se vale la finalità rieducativa della pena e deve valere è ovvio per tutti, bisogna constatare che per un numero crescente e assai considerevole di persone quella finalità non può essere perseguita o, nella migliore delle ipotesi, può esserlo in modo differente

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Stefano Canestrari

Nuove problematiche del diritto penale

Lo sforzo di conferire un’identità “storico-sociale” al valore della dignità umana deve avvenire nel rispetto dei principi di tolleranza e di pluralismo, evitando apriorismi ideologici. Il penalista deve affrontare tale opera di definizione, che può essere svolta in modo proficuo soltanto se il carattere di laicità del diritto penale viene affermato nell’ambito di un dialogo costruttivo con i diversi punti di vista etici e religiosi

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Romina Cauteruccio

Carcere e controllo sociale

L’eccessiva implementazione nelle politiche sociali delle istanze di sicurezza ha spinto a investire in termini di risorse fuori dalle mura carcerarie. In tal modo, è stata reinventata, una nuova istituzione immateriale, più economica ma non meno alienante e totalizzante: un “controllo sociale” che si può definire diretto

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Valerio Guizzardi

Il carcere postfordista
L’ ”illegalità legale” dell’universo penitenziario italiano

Gli unici elementi che fornisce il carcere per smettere di delinquere sono la paura della punizione e la ricerca del premio. E questo meccanismo è del tutto controproducente: nessuno matura una coscienza critica e autocritica attraverso il carcere. È difficilissimo che questo accada

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Mario Marcuz

L’esigibilità dei diritti da parte dei soggetti immigrati: alcune considerazioni

L’impatto tra la società italiana e il notevole afflusso di immigrati dai cosiddetti terzo e quarto mondo ha prodotto più disorientamento che ricchezza, più emergenzialità che processi di integrazione culturale. Anche questo gap tra realtà e apparati istituzionali sconta la popolazione carceraria con cittadinanza diversa da quella italiana.

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Franco Oliva

Per un laboratorio permanente sui diritti

L’allarme sociale rispetto ai fenomeni criminali è alimentato all’interno di una spirale perversa che vede le forze politiche da una parte scavalcate da queste spinte di allarme sociale e dall’altro lato dare risposte tali da legittimarlo

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Massimo Pavarini

Le mani che cingono l’Equatore
Per un modello restitutivo della penalità

La crisi della pena moderna è in primo luogo misurabile nel suo grado di inflazione, esattamente come la moneta

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