Associazione Nuovamente    via Borgo San Pietro 52   40126 Bologna    Tel. 051 6493767   Fax 051 6494167  
Presentazione
Un’amnistia e un indulto per i senza nome
di Leonardo Rossi

Il provvedimento che recentemente ha concesso la grazia a Ovidio Bompressi è stato accolto con ottimismo da più parti, non soltanto per la specificità di un caso – l’omicidio Calabresi – che è ormai diventato un unicum nella storia della Repubblica, ma soprattutto per il segnale di novità che esso trasmette a tutta la popolazione penitenziaria, in attesa da anni della promulgazione di provvedimenti clemenziali ‑ indulto e amnistia – più volte annunciati e più volte, indegnamente, eclissati dopo avere sollevato le inutili speranze di migliaia di persone.
Indulto e amnistia sono misure cui più volte la giustizia italiana ha fatto ricorso, con finalità ora politiche, ora umanitarie, ora di alleggerimento della pressione esercitata sul sistema carcerario dalla popolazione detenuta. È quest’ultimo il caso del provvedimento oggi allo studio del Ministero della Giustizia: la cosiddetta “emergenza carceri”, ossia l’incapacità delle struttura detentiva di offrire condizioni di vita e di reinserimento minimamente dignitose a una popolazione penitenziaria in continua crescita, assume infatti in Italia, oggi, l’aspetto di una vera e propria emergenza umanitaria e di un patente sfregio al dettato costituzionale, fondato sul concetto di pena rieducativa e sulla tutela della dignità personale.
Le condizioni di vita nelle carceri, oggetto di ripetute denunce sia nel nostro Paese che sul piano internazionale, necessitano di una soluzione immediata: il costante incremento dei detenuti rende infatti impossibile lo svolgimento delle attività rieducative previste dal Codice Penitenziario sulla base delle indicazioni della Costituzione, impedendo alla pena di conseguire il proprio principale obiettivo, la rieducazione e la risocializzazione del reo. L’urgenza, resa evidente dai numeri delle presenze in carcere, necessita di una soluzione immediata che può essere individuata in un atto di clemenza generalizzato, quali sono l’amnistia e l’indulto.

Tali decreti, pur iscrivibili nella più ampia categoria dei “provvedimenti clemenziali” per le caratteristiche comuni, sono distinti tra loro in quanto l’amnistia produce l’estinzione del reato mentre l’indulto quella della pena. Nello specifico, due sono i tipi di amnistia a cui i nostri governi hanno fatto ricorso: l’amnistia impropria, applicabile alla pena definitiva e ai procedimenti in corso, e l’amnistia propria, che estingue il reato e tutti gli effetti penali ad esso connessi. Una distinzione fra indulto e amnistia va fatta anche per quanto concerne le limitazioni relative alla concessione di questi benefici, ove essi sono definiti e circostanziati ogni volta che viene presentato il provvedimento.
La concessione dell’amnistia è vincolata a tre limitazioni: una limitazione oggettiva, nella quale si escludono alcuni reati che variano di decreto in decreto a seconda della coscienza sociale e della linea politica del governo; una limitazione quantitativa, che sancisce la concessione del beneficio solo ai reati astrattamente puniti con una  pena contenuta in un limite prefissato dalla legge; e infine una limitazione di carattere soggettivo che ne esclude l’applicazione a determinate tipologie di soggetti, quali i condannati abituali, i rei per tendenza, i recidivi.
Il ricorso all’indulto è limitato da condizioni soggettive per le quali sono escluse alcune categorie di condannati, e da condizioni oggettive che ne impediscono l’applicazione a differenti tipologie di reati.
La diversa natura di questi due decreti condiziona anche la funzionalità degli stessi: mentre l’indulto, sortendo effetti esclusivamente sull’esecuzione della pena, determina uno sfoltimento delle presenze in carcere, l’amnistia aggiunge a questo effetto una forte componente deflattiva sul carico delle pendenze penali dei tribunali.

A queste due misure, cui si è fatto ricorso fino al 1989, si sono accompagnati generalmente provvedimenti di grazia, i quali però hanno goduto di scarsa considerazione da parte dell’ex Guardasigilli che ne ha sensibilmente contratto l’utilizzo. Il nuovo governo, rispettando il programma elettorale, attraverso la concessione della grazia a Bompressi ha subito voluto dare un segnale alla cittadinanza e soprattutto alla popolazione detenuta o soggetta a provvedimenti restrittivi della libertà; la diffusa speranza in provvedimenti di clemenza è ora nell’ordine delle cose.
Pur riconoscendo che i problemi degli istituti penitenziari non possono essere risolti da un’amnistia e da un indulto generalizzati, dobbiamo però constatare come la concessione di questi benefici sarebbe un primo passo per avviare un  percorso che consenta di risolvere la situazione delle nostre carceri: soprattutto perché ciò dimostrerebbe  la volontà della nuova maggioranza di considerare il carcere tra i principali oggetti di intervento e come piattaforma per una ridiscussione complessiva del problema dell’esecuzione della pena.

La situazione già difficile infatti, rischia di divenire ancor più esplosiva nel futuro prossimo: provvedimenti come quelli volti a punire l’uso delle sostanze stupefacenti, nel quale sono equiparate droghe pesanti e droghe leggere, e le norme contenute nella cosiddetta Legge “ex-Cirielli”, che contraggono fortemente la possibilità di concessione delle misure alternative, rischiano di produrre un ulteriore, e questa volta esponenziale incremento della popolazione detenuta, ripercuotendosi disastrosamente su strutture che già ora superano abbondantemente il limite di capienza tollerabile. Analogamente appare di rilevante urgenza individuare una soluzione al problema dell’immigrazione in alternativa a quella puramente repressiva della “Bossi-Fini”.
I provvedimenti di clemenza sia individuali sia generali consentirebbero al tempo stesso l’applicazione del precetto costituzionale che vuole una pena non contraria al senso di umanità, un precetto costantemente frustrato in una situazione come quella attuale, con 59.523 detenuti (al 31 dicembre dello scorso anno) e 49.943 soggetti in misura altenativa. Come è stato affermato in occasione della festa della Repubblica «i tempi sono maturi» per un atto di clemenza, che non solo darebbe speranza alla popolazione detenuta ma che contribuirebbe ad alleviare i problemi degli uffici giudiziari che rendono i tempi della giustizia eccessivamente lunghi affossando un altro  principio che discende dal dettato della Costituzione, quello della rapidità della sentenza.

Speciale "Indulto e amnistia"
Franco Oliva
Avvocato, Coordinatore della Camera penale di Bologna

Per un laboratorio permanente sui diritti

Occorre individuare luoghi di dibattito, alternativi ai tradizionali luoghi della politica, che siano in grado di temperare ciò che necessariamente accade in sede politica e, comunque, di invertire una preoccupante tendenza, a rincorrere le risposte più repressive e regressive, per superare la quale non basta l’auspicio.


L’allarme sociale rispetto ai fenomeni criminali è alimentato all’interno di una spirale perversa che vede le forze politiche da una parte scavalcate da queste spinte di allarme sociale e dall’altro lato dare risposte tali da legittimarlo. È una valutazione erronea quella secondo la quale dare una risposta parziale ma nella stessa logica, nella stessa direzione in cui l’allarme viene sollevato, impedisce spinte estreme da parte di chi ha un bisogno, per altri versi giusto, di sicurezza. In realtà, così facendo, non si fa altro che alimentare quelle stesse spinte e portarle in modo esponenziale a crescere. Sentivo dire, in tempi passati, che dare risposte in termini di apparente sicurezza, in termini quindi di aumento della pena, di maggiore incisività dell’apparato repressivo, è quell’elemento che consente di arginare le spinte all’introduzione della pena di morte; non credo sia vero, credo che dare una risposta in questo senso legittimi la richiesta della pena di morte. A mio parere l’approccio corretto è questo: occorre dire chiaramente che una risposta emotiva in termini di iperbolicità della pena o di regressione dei diritti e delle garanzie non paga; non produce alcun effetto reale positivo, al più attira consensi bisognosi (per essere mantenuti) di sempre maggiore repressione e di sempre minori garanzie e diritti. Dire ciò è determinante per la stessa possibilità di iniziative come questa di incidere nel concreto.


Del resto una tale scelta di campo generale è necessaria anche perché parlare dell’esecuzione penale significa in realtà parlare di una parte soltanto dell’effettiva espiazione della pena; significa non parlare di ben il 70% dei detenuti nel carcere di Bologna, detenuti in attesa di giudizio presunti non colpevoli ai quali per definizione non può applicarsi alcun trattamento penitenziario, ma per i quali le scelte generali in tema di garanzie e di tempi processuali, di sanzioni penali, sono determinanti.
Una percentuale così elevata di detenuti non definitivi, del resto, costringe a fare i conti con il fatto che questa anticipazione di pena è divenuta un dato fisiologico, normale del nostro sistema.


Questo anche a causa della lentezza dei processi, si fonda in realtà sull’accettazione di due importanti anomalie.
1. il processo, con i suoi tempi, la sua aleatorietà ed i suoi costi, a volte i suoi risvolti mediatici, è di per se stesso una pena inflitta all’imputato;
2. la custodia cautelare è la forma prevalente di detenzione e, conseguentemente, la pena prevalente viene irrogata senza processo, prima di questo ed a prescindere da questo.
A questi due elementi è associata una realtà, dalla quale pure non si può prescindere: la pena è rappresentata quasi esclusivamente dal carcere.
Non esiste infatti nel nostro Paese, se non in termini assolutamente marginali, una risposta dello Stato di diritto alla devianza diversa dal carcere, che assuma le forme concrete della risocializzazione, che aspiri non tanto a “contenere ed isolare”, quanto a rieducare e reinserire.
Questa esclusività della risposta carceraria è caratteristica di paesi economicamente non sviluppati e privi di un tessuto sociale ricco di articolazioni democratiche; è insomma un’altra anomalia negativa per un Paese che, come il nostro, ha un elevato sviluppo economico ed una straordinaria tradizione democratica.


Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, occorre, tuttavia, non sfuggire da un tema più concreto, che è forse quello più proprio del dibattito di questa mattina, che concerne la legittima pretesa che l’esistente, cioè fondamentalmente il carcere, funzioni comunque secondo parametri civilmente accettabili.
Ciò perchè se, da un lato, può dirsi (e sono il primo a pensarlo) che il carcere non potrà mai essere davvero civilmente accettabile, dall’altro lato sarebbe certamente sbagliato non fare i conti, in virtù di questa considerazione, con problemi drammatici e concreti della realtà carceraria sui quali si può e si deve intervenire.


Il carcere di Bologna, anche solo in termini di sovraffollamento, ha oltre [1.000] detenuti sui 400 e qualcosa che potrebbe contenere, con tutto ciò che questo comporta in termini di promiscuità, in termini di tutela, anzi di impossibilità di tutela delle condizioni minime igienico-sanitarie dei detenuti.
In una condizione di reclusione accade che anche quei diritti della persona che siamo abituati a considerare scontatamente tutelati vengano frustrati, che anche i diritti e le garanzie minime di difesa divengano evanescenti. Permettetemi qualche esempio.
Accadeva, fino a ieri, che un detenuto completamente privo di mezzi economici (o, comunque, che non disponesse di denaro al momento dell’ingresso in carcere) fosse privato del diritto di tempestiva difesa semplicemente perchè il difensore non veniva prontamente avvisato della nomina da parte della Casa Circondariale; doveva essere l’assistito a provvedervi tramite telegramma a proprie spese.
Poiché la possibilità di un’effettiva difesa è condizionata in molti casi alla scadenza di termini assai brevi, ciò che sembrerebbe una banalità si traduceva in una grave menomazione del diritto di difesa. Debbo dire che la Camera Penale di Bologna ha ottenuto non senza fatiche, l’immediata automatica comunicazione al difensore.


Ci sono, però, altri ostacoli non superati, che attengono, ripeto, all’essenziale in termini di effettività della difesa. Si pensi all’assenza presso il carcere di interpreti che consentano un colloquio effettivo del difensore con l’assistito che non parli affatto la nostra lingua e, magari, neppure altra lingua più conosciuta: sono moltissimi ed in questi casi il diritto di difesa è vuota formalità, perché preparare un interrogatorio difensivo, spiegare al proprio assistito le conseguenze delle dichiarazioni rilasciate o delle omissioni di dichiarazioni, così come comprendere che cosa ha intenzione di dire al P.M. o al G.I.P., è impossibile.


Spesso da queste dichiarazioni dipende la custodia cautelare e/o la successiva condanna: eppure il difensore si muove al buio, comunica a gesti, spera di aver indovinato. La massiccia presenza di detenuti provenienti da altri paesi impone la presenza degli interpreti, altrimenti è come se questi imputati-detenuti fossero sordi e muti e così pure i loro difensori.
Proprio a tutela degli imputati più deboli, in ragione di una condizione economica disagiata, abbiamo ottenuto finalmente una normativa, sul gratuito patrocinio per i non abbienti, che pur non essendo ancora soddisfacente rappresenta una passo in avanti importante verso la garanzia di una effettiva difesa per tutti.
Eppure autorevoli membri anche del nostro Tribunale di Sorveglianza avversano di fatto l’applicazione di questa legge, sostenendo addirittura che sarebbe una legge a favore dei difensori e proponendone, in tale assurda prospettiva, interpretazioni restrittive che contrastano con la volontà del legislatore e con la lettera stessa della legge.
Si tratta, voglio dirlo con forza, di posizioni sbagliate che di fatto colpiscono quale unico obiettivo i soggetti meno abbienti, privandoli dell’effettività della difesa.


Riflettere su questi temi, alla luce delle considerazioni generali che facevo prima, forse può portare ad un’inversione di quella tendenza a ragionare solo in termini di iperbolicità dell’intervento repressivo.
[Occorre] un laboratorio permanente nel quale, in stretto rapporto con le istituzioni, tutti gli operatori del settore possano confrontarsi alla ricerca di risposte alla giusta domanda di sicurezza, alternative a quella sempre più preponderante del semplice ma inutile ricorso alla massima punizione, risposte fondate su una cultura democratica delle garanzie e dei diritti che appartiene a pieno titolo alla migliore tradizione del nostro Paese.

I testi

Desi Bruno

Ripensare le forme della pena rieducativa

Se vale la finalità rieducativa della pena e deve valere è ovvio per tutti, bisogna constatare che per un numero crescente e assai considerevole di persone quella finalità non può essere perseguita o, nella migliore delle ipotesi, può esserlo in modo differente

per il testo completo clicca qui

Stefano Canestrari

Nuove problematiche del diritto penale

Lo sforzo di conferire un’identità “storico-sociale” al valore della dignità umana deve avvenire nel rispetto dei principi di tolleranza e di pluralismo, evitando apriorismi ideologici. Il penalista deve affrontare tale opera di definizione, che può essere svolta in modo proficuo soltanto se il carattere di laicità del diritto penale viene affermato nell’ambito di un dialogo costruttivo con i diversi punti di vista etici e religiosi

per il testo completo clicca qui

Romina Cauteruccio

Carcere e controllo sociale

L’eccessiva implementazione nelle politiche sociali delle istanze di sicurezza ha spinto a investire in termini di risorse fuori dalle mura carcerarie. In tal modo, è stata reinventata, una nuova istituzione immateriale, più economica ma non meno alienante e totalizzante: un “controllo sociale” che si può definire diretto

per il testo completo clicca qui

Valerio Guizzardi

Il carcere postfordista
L’ ”illegalità legale” dell’universo penitenziario italiano

Gli unici elementi che fornisce il carcere per smettere di delinquere sono la paura della punizione e la ricerca del premio. E questo meccanismo è del tutto controproducente: nessuno matura una coscienza critica e autocritica attraverso il carcere. È difficilissimo che questo accada

per il testo completo clicca qui

Mario Marcuz

L’esigibilità dei diritti da parte dei soggetti immigrati: alcune considerazioni

L’impatto tra la società italiana e il notevole afflusso di immigrati dai cosiddetti terzo e quarto mondo ha prodotto più disorientamento che ricchezza, più emergenzialità che processi di integrazione culturale. Anche questo gap tra realtà e apparati istituzionali sconta la popolazione carceraria con cittadinanza diversa da quella italiana.

per il testo completo clicca qui

Franco Oliva

Per un laboratorio permanente sui diritti

L’allarme sociale rispetto ai fenomeni criminali è alimentato all’interno di una spirale perversa che vede le forze politiche da una parte scavalcate da queste spinte di allarme sociale e dall’altro lato dare risposte tali da legittimarlo

per il testo completo clicca qui

Massimo Pavarini

Le mani che cingono l’Equatore
Per un modello restitutivo della penalità

La crisi della pena moderna è in primo luogo misurabile nel suo grado di inflazione, esattamente come la moneta

per il testo completo clicca qui