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Presentazione
Un’amnistia e un indulto per i senza nome
di Leonardo Rossi

Il provvedimento che recentemente ha concesso la grazia a Ovidio Bompressi è stato accolto con ottimismo da più parti, non soltanto per la specificità di un caso – l’omicidio Calabresi – che è ormai diventato un unicum nella storia della Repubblica, ma soprattutto per il segnale di novità che esso trasmette a tutta la popolazione penitenziaria, in attesa da anni della promulgazione di provvedimenti clemenziali ‑ indulto e amnistia – più volte annunciati e più volte, indegnamente, eclissati dopo avere sollevato le inutili speranze di migliaia di persone.
Indulto e amnistia sono misure cui più volte la giustizia italiana ha fatto ricorso, con finalità ora politiche, ora umanitarie, ora di alleggerimento della pressione esercitata sul sistema carcerario dalla popolazione detenuta. È quest’ultimo il caso del provvedimento oggi allo studio del Ministero della Giustizia: la cosiddetta “emergenza carceri”, ossia l’incapacità delle struttura detentiva di offrire condizioni di vita e di reinserimento minimamente dignitose a una popolazione penitenziaria in continua crescita, assume infatti in Italia, oggi, l’aspetto di una vera e propria emergenza umanitaria e di un patente sfregio al dettato costituzionale, fondato sul concetto di pena rieducativa e sulla tutela della dignità personale.
Le condizioni di vita nelle carceri, oggetto di ripetute denunce sia nel nostro Paese che sul piano internazionale, necessitano di una soluzione immediata: il costante incremento dei detenuti rende infatti impossibile lo svolgimento delle attività rieducative previste dal Codice Penitenziario sulla base delle indicazioni della Costituzione, impedendo alla pena di conseguire il proprio principale obiettivo, la rieducazione e la risocializzazione del reo. L’urgenza, resa evidente dai numeri delle presenze in carcere, necessita di una soluzione immediata che può essere individuata in un atto di clemenza generalizzato, quali sono l’amnistia e l’indulto.

Tali decreti, pur iscrivibili nella più ampia categoria dei “provvedimenti clemenziali” per le caratteristiche comuni, sono distinti tra loro in quanto l’amnistia produce l’estinzione del reato mentre l’indulto quella della pena. Nello specifico, due sono i tipi di amnistia a cui i nostri governi hanno fatto ricorso: l’amnistia impropria, applicabile alla pena definitiva e ai procedimenti in corso, e l’amnistia propria, che estingue il reato e tutti gli effetti penali ad esso connessi. Una distinzione fra indulto e amnistia va fatta anche per quanto concerne le limitazioni relative alla concessione di questi benefici, ove essi sono definiti e circostanziati ogni volta che viene presentato il provvedimento.
La concessione dell’amnistia è vincolata a tre limitazioni: una limitazione oggettiva, nella quale si escludono alcuni reati che variano di decreto in decreto a seconda della coscienza sociale e della linea politica del governo; una limitazione quantitativa, che sancisce la concessione del beneficio solo ai reati astrattamente puniti con una  pena contenuta in un limite prefissato dalla legge; e infine una limitazione di carattere soggettivo che ne esclude l’applicazione a determinate tipologie di soggetti, quali i condannati abituali, i rei per tendenza, i recidivi.
Il ricorso all’indulto è limitato da condizioni soggettive per le quali sono escluse alcune categorie di condannati, e da condizioni oggettive che ne impediscono l’applicazione a differenti tipologie di reati.
La diversa natura di questi due decreti condiziona anche la funzionalità degli stessi: mentre l’indulto, sortendo effetti esclusivamente sull’esecuzione della pena, determina uno sfoltimento delle presenze in carcere, l’amnistia aggiunge a questo effetto una forte componente deflattiva sul carico delle pendenze penali dei tribunali.

A queste due misure, cui si è fatto ricorso fino al 1989, si sono accompagnati generalmente provvedimenti di grazia, i quali però hanno goduto di scarsa considerazione da parte dell’ex Guardasigilli che ne ha sensibilmente contratto l’utilizzo. Il nuovo governo, rispettando il programma elettorale, attraverso la concessione della grazia a Bompressi ha subito voluto dare un segnale alla cittadinanza e soprattutto alla popolazione detenuta o soggetta a provvedimenti restrittivi della libertà; la diffusa speranza in provvedimenti di clemenza è ora nell’ordine delle cose.
Pur riconoscendo che i problemi degli istituti penitenziari non possono essere risolti da un’amnistia e da un indulto generalizzati, dobbiamo però constatare come la concessione di questi benefici sarebbe un primo passo per avviare un  percorso che consenta di risolvere la situazione delle nostre carceri: soprattutto perché ciò dimostrerebbe  la volontà della nuova maggioranza di considerare il carcere tra i principali oggetti di intervento e come piattaforma per una ridiscussione complessiva del problema dell’esecuzione della pena.

La situazione già difficile infatti, rischia di divenire ancor più esplosiva nel futuro prossimo: provvedimenti come quelli volti a punire l’uso delle sostanze stupefacenti, nel quale sono equiparate droghe pesanti e droghe leggere, e le norme contenute nella cosiddetta Legge “ex-Cirielli”, che contraggono fortemente la possibilità di concessione delle misure alternative, rischiano di produrre un ulteriore, e questa volta esponenziale incremento della popolazione detenuta, ripercuotendosi disastrosamente su strutture che già ora superano abbondantemente il limite di capienza tollerabile. Analogamente appare di rilevante urgenza individuare una soluzione al problema dell’immigrazione in alternativa a quella puramente repressiva della “Bossi-Fini”.
I provvedimenti di clemenza sia individuali sia generali consentirebbero al tempo stesso l’applicazione del precetto costituzionale che vuole una pena non contraria al senso di umanità, un precetto costantemente frustrato in una situazione come quella attuale, con 59.523 detenuti (al 31 dicembre dello scorso anno) e 49.943 soggetti in misura altenativa. Come è stato affermato in occasione della festa della Repubblica «i tempi sono maturi» per un atto di clemenza, che non solo darebbe speranza alla popolazione detenuta ma che contribuirebbe ad alleviare i problemi degli uffici giudiziari che rendono i tempi della giustizia eccessivamente lunghi affossando un altro  principio che discende dal dettato della Costituzione, quello della rapidità della sentenza.

Speciale "Indulto e amnistia"
Massimo Pavarini

Docente di Diritto penitenziario, Università degli Studi di Bologna
Consulente per la sicurezza del Comune di Bologna

Le mani che cingono l’Equatore
Per un modello restitutivo della penalità

La filosofia della penalità moderna si è fondata su una “economia della parsimonia”. Un esercizio del castigo vincolato a criteri tanto di autolimitazione sistemica (quelli garantistici della “pena minima”) che di limitazione extrasistemica (quelli finalistici della “pena utile”). Come dire che anche la sofferenza legale moderna doveva sottostare alla logica del risparmio e dell’investimento. E in ciò forse si coglie l’elemento più radicale di contrapposizione con la pena premoderna, quella — come ci insegna Foucault — segnata appunto dalle virtù diseconomiche della magnificenza, dell’ostentazione e della dissipazione.
Possiamo interrogarci se la penalità nella postmodernità — nonostante l’enfasi posta sui valori della razionalità burocratica, dell’efficienza e del calcolo — finisca per dovere fare affidamento ad una “economia dell’eccesso” dei castighi, insomma ad una penalità squisitamente espressiva.


L’ipotesi è suggestiva e su essa merita riflettere.
In effetti quanto oggi sembra potersi cogliere come elemento nuovo è la perdita progressiva di peso delle élite intellettuali a favore di quelle politiche sulla cultura della penalità. E nei sistemi democratici, forse per la prima volta, la penalità diventa oggetto significativo (in alcuni casi persino il principale) dello scambio politico tra elettori ed eletti, tra opinione pubblica e sistema della politica. E in ciò forse è possibile cogliere un profilo di democratizzazione della politica criminale, sia pure nel senso nuovo offerto dalla “democrazia d’opinione”.


Oggi alcuni suggeriscono un approccio convincente al fenomeno dell’inflazione della penalità — sia in astratto che in concreto — come segno della crisi della democrazia rappresentativa e dell’emergere prepotente di una democrazia d’opinione. Nella democrazia d’opinione ad essere esaltata è la percezione emozionale del soggetto ridotto alle sue emozioni più elementari: paura e rancore. E il nuovo discorso politico tende sempre più ad articolarsi su queste emozioni, di cui singolarmente il sistema di giustizia penale è in grado di dare coerente espressione, nella funzione di produzione simbolica di senso attraverso il processo d’imputazione di responsabilità.


Non è tanto la crisi della politica tout-court che determina l’effetto dell’espandersi del penale come risposta alla domanda sociale di penalità; al contrario: si tratta di una riqualificazione della politica, della volontà di instaurare contropoteri là dove prima non ve ne erano, di ritrovare la sovranità là dove essa era stata concessa, ovvero espropriata, ai/dai sistemi burocratici di rappresentanza. Come dire che la costruzione sociale che produce l’espansione della domanda di risorsa penale è solo il sintomo più vistoso di una trasformazione e crescita della democrazia oltre la funzione della rappresentanza fornita dallo stato di diritto.
Ma ciò su cui non si è sufficientemente riflettuto sono le precondizioni materiali che hanno reso possibile questo processo di emergenza di una domanda di penalità “così come la vuole l’opinione pubblica”, a cui in qualche modo il sistema della politica è oggi costretto a dare una qualche risposta.


È possibile che risponda a verità che i cittadini delle democrazie occidentali debbano confrontarsi con una esperienza nuova — soprattutto se consideriamo i livelli di sicurezza dalla criminalità nella seconda parte del XX secolo — che si può ritenere strutturale ai nuovi processi di globalizzazione: il rischio da criminalità si sta diffondendo (nel senso di “spalmando”) ed espone oramai la maggioranza dei cittadini e reiteratamente all’esperienza vittimologica. Le nostre società sono e sempre più saranno high crime societes, ove il rischio criminale per attentati alla proprietà non sarà più ristretto a pochi — in buona sostanza, come nel passato, ai membri della upper class — ma esteso alla maggioranza dei consociati.


Le politiche di “legge ed ordine” e di zero tolerance si inscrivono pertanto all’interno di un orizzonte miope di riproposizione di vecchie ricette a nuovi problemi. In assenza di una cultura adeguata per una società ad elevato rischio criminale si finisce per rispondere ai diffusi rischi criminali con lo strumento della penalità diffusa. Ma la scorciatoia repressiva presto si mostra illusoria: per quanto si possano elevare i tassi di carcerizzazione e penalità essi si mostreranno sempre inadeguati e per difetto a quelli della criminalità di massa. Da qui il rischio che la penalità sfugga progressivamente ad ogni finalismo utilitarista e ad ogni criterio razionale, per celebrarsi unicamente in una dimensione espressiva. E diventare pertanto smodata. Un eccesso di penalità, in un primo momento, a fronte di un eccesso di criminalità; una penalità simbolica (come la pena di morte, ovvero pene detentive draconiane in carceri di massima sicurezza) — in una seconda fase — di fronte all’amara constatazione che più penalità non produce più sicurezza dalla criminalità.
La crisi della pena moderna è in primo luogo misurabile nel suo grado di inflazione, esattamente come la moneta.
Le stime ufficiali calcolano che agli inizi del muovo millennio coloro che si trovavano sul pianeta Terra penalmente privati della libertà (con esclusione quindi delle diverse forme di detenzione per ragioni politiche e/o belliche) erano di poco superiori agli otto milioni e settecentomila. Stima deficiente per difetto. Alcuni Stati non forniscono statistiche aggiornate a questo proposito: di questi, possiamo per alcuni fondarci solo su informazioni vecchie di più di dieci anni; per altri è prudente sospettare che le informazioni siano “politicamente” edulcorate. Per altri ancora è buio completo, in quanto i governi non forniscono alcun dato. Ma non solo: la maggior parte degli Stati offre informazioni statistiche solo per quanto concerne la popolazione penale adulta, ovvero omette di indicare i tassi di internamento in istituzioni psichiatriche giudiziarie. Altri poi non prendono in considerazione alcune forme di detenzione “amministrativa” che in altri contesti normativi sono invece disciplinate penalmente.


Forse pensare a dieci/undici milioni di carcerati ci avvicina, ma temo ancora per difetto, alla realtà. Ma questo dato — per quanto impressionante — ha un significato apprezzabile solo a livello di contabilità statistica, in quanto registra i presenti nelle istituzioni penali normalmente a fine a anno o comunque a giorno definito. Mediamente gli entrati ogni anno dallo stato di libertà in una istituzione di detenzione penale sono molto più numerosi, mediamente più del doppio. Si può azzardare, ancora per difetto: ogni anno nel mondo, più di 20 milioni di persone conoscono una esperienza detentiva.
Bene: se 20 milioni di uomini si danno la mano, creano una fila tanto lunga che sulla linea dell’Equatore possono abbracciare il mondo. Se a questa fila si aggiungono anche coloro che sono penalmente limitati nella libertà, essa potrebbe abbracciare più volte la Terra. Un gigantesco girotondo, una sorta di “giromondo penitenziario” composto da una colonna umana che solo per sfilare di fronte ad un paziente quanto insonne spettatore impiegherebbe più di due anni.
Eppure a ben intendere, questo dato finisce per offrire una sbiadita — e ahimè ottimistica! — immagine della penalità nel mondo: esso ci indica solo il presumibile tasso di penalità “secondo la legge penale”. Ma noi sappiamo che coloro che soffrono di una qualche pena “legale” sono solo la punta dell’iceberg della penalità tout-court, della sofferenza volontariamente ed intenzionalmente inflitta dalla autorità: molte più persone — prevalentemente nei paesi in via di sviluppo o dittatoriali, ma non solo — soffrono quotidianamente di “pene di fatto”. La penalità illegale è forse ovunque molto più produttiva di quella legale.


Il presente storico sembrerebbe quindi alieno definitivamente da ogni idea di integrazione sociale dei condannati. E di conseguenza con ogni ipotesi correzionalistica. Per altro le modalità oggi dominanti nella società del libero mercato non consentono neppure di pensare all’inserimento lavorativo come ad una condizione apprezzabile da un punto di vista di produzione dell’ordine sociale. Il nuovo status di prestatore di lavoro che si sta oggi affermando non evoca oggi l’immagine sociale tranquillizzante di chi, in quanto economicamente, politicamente e socialmente incluso, non sarà più o sarà sempre meno un trouble-maker.
Eppure, e proprio su questo punto decisivo, quando sembra che la partita sia definitivamente persa, di nuovo l’economia politica della pena lascia intravedere una nuova ipotesi di ripresa del discorso sulla penalità con finalità di integrazione sociale.
Mi sembra, infatti, che non sarà alla fin fine possibile confrontarsi con le nuove moltitudini eccedenti — penso, in primis, alle masse crescenti di immigrati — perseguendo la sola strategia della esclusione; e nei confronti delle nuove masse crescenti di illegali — ancora, in primis, gli immigrati criminalizzati — attraverso politiche di sola neutralizzazione selettiva.


Insomma, mi sembra di scorgere qualche cosa che ha a che vedere con il senso di una vecchia storia, con quella cioè delle moltitudini eccedenti all’origine del processo di accumulazione capitalistica. Alla politica sanguinaria di distruzione, in una logica maltussiana, della popolazione eccedente, fece seguito quella elisabettiana della seconda metà del XVI secolo, fondata appunto sul disciplinamento coatto alla disciplina della subordinazione attraverso il grande internamento nelle workhouses. Certo la storia ben difficilmente si ripete, e quando succede la tragedia si tramuta in farsa. Non scorgo quindi all’orizzonte una riedizione di un lontano passato. Piuttosto la possibilità che le necessità di governo del disordine si pieghino alla logica di un nuovo disciplinamento delle moltitudini. Ed è possibile che in questa diversa logica, la topica della pedagogia penitenziaria possa conoscere una “nuova” stagione. Appunto una “nuova” stagione, con caratteri di assoluta originalità rispetto al passato.
Mi muovo a livello di ipotesi.


In estrema sintesi la modernità ci ha offerto due sole ipotesi compiute di legittimazione della penalità. Una prima di tipo contrattuale — appunto all’origine, nell’Illuminismo, in cui tutto si voleva fosse fatto per contratto — in cui la reazione punitiva doveva limitarsi a quella “giusta” della proporzione alla gravità del delitto; ed una seconda di natura utilitaristica, secondo la quale la pena doveva essere quella più “utile” socialmente e pertanto doveva perseguire scopi di prevenzione.
Modelli “ideali”, appunto ed ambedue oggi definitivamente superati, perché la pena oggi non si giustifica perché giusta nel retribuire, o perché utile, nel risocializzare.


Oggi, la postmodernità ci mette di fronte ad un diverso modello giustificativo della penalità: quello riparatorio/restitutivo.
Una ricca provincia nei cui confronti il sistema penale palesa oggi forti interessi di colonizzazione è quella approssimativamente ricomprensibile all’interno dei confini del “modello riparativo di giustizia”.


Delle diverse letture che la dottrina offre del “perché” dell’emergere, del restorative paradigm nei sistemi di controllo sociale (anche penale) in alternativa e/o competizione con quelli retributivo e rieducativo, una più di ogni altra mi seduce: il modello riparativo-mediatorio “rizomaticamente” si sviluppa — per effetto di una connaturata tendenza entropica dei sistemi di produzione di ordine, come appunto quelli di controllo sociale penale — oltre i confini dell’ordine stesso. Esso quindi germoglia confusamente ed imprevedibilmente in territori sociali progressivamente abbandonati dai sistemi formali di produzione di ordine. Intere periferie vengono lasciate di fatto sguarnite di ogni presidio effettivo offerto dalla legalità: il limite oltre il quale hic sunt leones ritaglia a macchia di leopardo spazi sociali disomogenei e diversi ove l’ordine legale non si produce più. E in questi spazi “spontaneamente” germoglia o può germogliare un diverso ordine.


Un’altra delle grandi promesse della modernità non mantenute: la funzione disciplinare “avocata” dal sociale e monopolisticamente assunta entro i confini della legalità dal sistema di giustizia penale, si mostra sempre più incapace di “governare”, cioè di produrre ordine.
Due distinti processi favoriscono con effetti sinergici la dissoluzione del sistema di giustizia penale stesso: da un lato, la crescita elefantiaca del dominio del penale in ragione della crescita delle funzioni disciplinari proprie dello Stato sociale; dall’altro lato, la crisi dei sistemi di socializzazione primaria e quindi di riflesso la produzione crescente di una domanda di disciplina formale.


Il dominio del sistema di controllo sociale penale è insomma troppo vasto per potere essere mantenuto, e pertanto metaforicamente sembra dovere esso pure rispondere alla seconda legge della termodinamica. Ciò che si produce al di fuori di esso, e a volte anche contro di esso — negli spazi del crescente disordine selvaggio — richiama alla mente veri e propri processi di rifeudalizzazione dei rapporti sociali. Conflitti e violenze intrafamiliari e nei rapporti di vicinato, degrado sociale, vandalismi, micro-criminalità nelle periferie metropolitane, intolleranze razziali producono sofferenze da vittimizzazione diffusa che si traducono in domande altrettanto diffuse di riaffermazione normativa, esse stesse poi inevase.


In questo contesto politico di dissoluzione, è quindi possibile assistere all’emergere di dinamiche sociali che si pongono come obiettivo quello di responsabilizzare la società civile, di re-staurare capacità e virtù di autoregolamentazione dei conflitti che beneficiano di un ampio capitale di “simpatia sociale”.


La messa in scena pubblica della “mediazione” si colloca così in questo scenario di ampia adesione consensuale alla “presa in carico” “informale” delle situazioni problematiche di fatto abbandonate dai sistemi formali di controllo. La sua più genuina espressione si realizza pertanto nell’adesione ad un modello di mediazione “autonomo-comunitario-deprofessionalizzato”. La sua crescita “spontanea” e “disordinata”, investe segmenti diversi e disomogenei di presa in carico delle problematicità, attraversando i confini formali dell’ordine legale “tradizionale”: civile, amministrativo, penale. La retorica giustificativa del suo imporsi è socialmente accattivante: informale, dolce, intelligibile, semplice, mite, di prossimità... sono termini di un lessico costruito sul genere “femminile” contro quello “maschile” di una giustizia formale, dura lex, incomprensibile, complessa, distante.

I testi

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Ripensare le forme della pena rieducativa

Se vale la finalità rieducativa della pena e deve valere è ovvio per tutti, bisogna constatare che per un numero crescente e assai considerevole di persone quella finalità non può essere perseguita o, nella migliore delle ipotesi, può esserlo in modo differente

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Nuove problematiche del diritto penale

Lo sforzo di conferire un’identità “storico-sociale” al valore della dignità umana deve avvenire nel rispetto dei principi di tolleranza e di pluralismo, evitando apriorismi ideologici. Il penalista deve affrontare tale opera di definizione, che può essere svolta in modo proficuo soltanto se il carattere di laicità del diritto penale viene affermato nell’ambito di un dialogo costruttivo con i diversi punti di vista etici e religiosi

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